Statuto dell'associazione Creative Swarm
Articolo 1 - Denominazione e durata.
E' costituita, con durata illimitata, una libera associazione denominata Creative Swarm, organizzazione non avente scopo di lucro. Registrata il 15 settembre 2010 presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catania, con Codice Fiscale n°: 93165970877.
Articolo 2 - Obiettivi.
L'associazione, che esclude tassativamente qualsiasi finalità di lucro, ha per scopo agevolare, l'incontro tra chi ha un'idea/progetto di qualsivoglia natura e la collettività, che liberamente e con assoluta discrezionalità, deciderà di sostenere l'idea/progetto che più riterrà meritevole. Il fine è quello di creare un sistema virtuoso che alimenti il talento, le eccellenze e l'originalità di chi ha un idea/progetto ma non i mezzi economici per realizzarli.
A tal fine l'associazione può:
a) creare e gestire una o più piattaforme online per il conseguimento del fine;
b) supportare le idee/progetti e agevolarne la diffusione e la realizzazione attraverso i mezzi riconosciuti più idonei dal Consiglio dei Soci;
c) raccogliere fondi e compiere ogni altra operazione economica o finanziaria diretta al raggiungimento degli scopi associativi.
Articolo 3 - Sede
La sede dell’Associazione è in Paternò (95047 CT) via G. Nicolosi 175, potranno tuttavia essere istituite e promosse sedi regionali periferiche, filiali e rappresentanze nel territorio nazionale.
L'eventuale variazione della sede sociale potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente statuto.
Articolo 4 - Soci.
Sono soci, oltre i soci costituenti, cioè i firmatari dell'atto costitutivo dell'associazione, tutte le persone fisiche e giuridiche, le quali, intenzionate a cooperare per il raggiungimento dello scopo dell'associazione, facciano domanda di ammissione (a condizione che tale domanda sia accolta dal Consiglio).
I soci assumono le seguenti qualifiche:
a) Soci fondatori: sono i soci costituenti.
b) Soci ordinari: sono i soci che tramite opportuna domanda manifestano la loro volontà di cooperare e supportare l’Associazione.
c) Soci sostenitori: sono i soci che si distinguono per il sostegno all'associazione tramite versamento di contributi volontari.
d) Soci onorari: sono personalità nel campo delle scienze, della cultura, delle arti, delle professioni che, per le loro particolari benemerenze, sono designati dal Consiglio a far parte dell’Associazione.
Articolo 5 - Organi dell'associazione.
Sono organi dell’Associazione:
a) L’assemblea dei soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente;
d) Il Vicepresidente;
e) Il Tesoriere;
f) Il Segretario;
f) Il Revisore dei Conti, se necessario.
Articolo 6 - L'assemblea dei Soci.
Tutti i Soci ordinari dell'associazione possono partecipare all'Assemblea dei Soci. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia stata fatta richiesta al Presidente da almeno metà dei Soci o dall'unanimità dei Consiglieri. L’assemblea deve essere convocata in ogni caso dal Presidente almeno una volta l’anno. L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere esposto in bacheca e online con un anticipo di almeno 15 giorni.
L'assemblea provvede alla nomina dei nuovi membri del Consiglio Direttivo con voto di maggioranza relativa fra i candidati ogni 5 anni. Requisito indispensabile per la candidatura è l'essere Socio ordinario dell'associazione.
Per modificare lo statuto serve l'unanimità dell'assemblea. Nel caso non si raggiunga l'unanimità, la votazione è rimandata alla successiva assemblea che non potrà essere svolta prima dei 30 giorni successivi. Nel caso in cui nemmeno in questa si raggiunga l'unanimità, l'assemblea successiva, rispettato lo stesso intervallo di tempo, può sancire la modifica dello statuto con maggioranza di 2/3 pena la decadenza dell'istanza di variazione; L’assemblea delibera lo scioglimento, con le stesse modalità della modifica dello statuto, la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
Articolo 7 - Il consiglio direttivo.
L'associazione è amministrata democraticamente da un Consiglio Direttivo di cui fanno parte in prima istanza il nucleo iniziale dei fondatori, in seconda istanza i membri eletti dall'assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo è formato da 3 a 5 membri. Il Consiglio dura in carica 5 anni ed i suoi membri possono essere rieletti. L'assemblea dei Soci in qualsiasi momento può chiedere la sfiducia di uno dei Consiglieri, che deve essere votata da almeno i due terzi dell'Assemblea. Nel caso un membro del Consiglio decidesse di abbandonare la sua carica, viene convocata un'assemblea dei Soci straordinaria per eleggerne il sostituto. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia stata fatta richiesta al Presidente stesso da almeno metà dei Consiglieri. L'avviso di convocazione deve essere esposto in bacheca e online con un anticipo di almeno 15 giorni.
Il Consiglio Direttivo provvede:
a) alla nomina del Presidente dell'associazione, che sarà anche Presidente del Consiglio Direttivo, eletto a maggioranza relativa dei Consiglieri. Per essere candidato alla carica di Presidente occorre far parte del Consiglio Direttivo;
b) alla nomina del Tesoriere e Segretario, con voto di maggioranza relativa fra i candidati. Per essere candidati occorre far parte del Consiglio Direttivo;
c) alla creazione e nomina di quei membri del comitato esecutivo che non fanno già parte del Consiglio Direttivo. In caso di gravi e documentati motivi l'unanimità dei Consiglieri può porre la sfiducia nei confronti del Presidente, del vice Presidente o del Tesoriere eleggendo, per ciascuna carica, un sostituto provvisorio fino alla fine del mandato.
Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso di spese straordinarie e documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina verrà stabilito nell'atto costitutivo.
In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
In particolare il Consiglio Direttivo:
a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
b) decide sugli investimenti patrimoniali;
c) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
d) delibera sull'ammissione dei Soci;
e) decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;
f) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e statuto patrimoniale, da presentare all'assemblea dei Soci;
g) stabilisce le prestazioni di servizi ai Soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
h) nomina e revoca dirigenti e funzionari e impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale;
i) conferisce e revoca procedure.
Il Presidente ed il vice-Presidente non possono essere eletti più di due volte consecutive.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno un quarto dei consiglieri.
La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al Presidente.
Articolo 8 - Presidente.
La carica di Presidente ha durata quinquennale e può essere rieletto dal Consiglio. Al Presidente dell'associazione compete, l'ordinaria amministrazione (compresi gli adempimenti fiscali) dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea, il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione sia al Consiglio Direttivo che alla assemblea dei Soci. Al Presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.
Articolo 9 - Vicepresidente.
La carica di vice-Presidente è assegnata dal Presidente a un membro del Consiglio Direttivo. Pertanto decorre e decade contestualmente alla carica di Presidente. È tuttavia revocabile da quest'ultimo in qualsiasi momento, previa designazione di un sostituto e compilazione di un apposito verbale. Il vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vice-Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente. Nell'esercizio della sua funzione, il vice-Presidente rappresenta, in luogo del Presidente, l'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.
Articolo 10 - Tesoriere.
La carica di Tesoriere ha durata annuale, scade il 30 settembre, ed è tacitamente rinnovata a oltranza qualora il Consiglio Direttivo non abbia chiesto di riunirsi per chiederne la sfiducia.
Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile da sottoporre all'esame del Presidente. Il Tesoriere è tenuto a rendere conto del bilancio in qualsiasi momento al Revisore dei Conti, e comunque, allo scadere del mandato, all'intero Consiglio Direttivo.
Articolo 11 - Il Segretario
La carica di Segretario ha durata annuale, scade il 30 settembre, ed è tacitamente rinnovata a oltranza qualora il Consiglio Direttivo non abbia chiesto di riunirsi per chiederne la sfiducia.
Il Segretario cura la redazione e la gestione dei verbali d'assemblea dell'associazione, e coadiuva le attività del Presidente e del Consiglio Direttivo.
Articolo 12 - Revisore dei conti.
L’assemblea dei Soci elegge, se lo ritiene necessario, il Revisore dei Conti che può anche non essere Socio dell’associazione.
L’incarico di revisore dei conti è a vita, salvo dimissioni o la messa in sfiducia da parte di 2/3 dell’assemblea dei Soci. È incompatibile con la carica di consigliere. Il revisore dei conti può partecipare di diritto alle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e del comitato esecutivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verifica la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, dà un parere sui bilanci.
Articolo 13 - Modalità di iscrizione
L'acquisto della qualità di Socio avviene a titolo gratuito, previa domanda di iscrizione. Coloro che contribuiscono all'attività dell'associazione con donazioni o intenti finanziari od altri modi di intervento di particolare importanza, potranno essere dichiarati Soci sostenitori dal Consiglio.
Articolo 14 - Estinzione della qualità di socio.
La qualità di socio si perde per morte, per dimissioni o per indegnità dichiarata dall'Assemblea.
Articolo 15 - Scioglimento dell'associazione.
In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, i beni che residueranno, dopo l'esaurimento della liquidazione, saranno devoluti ad altra associazione avente scopi analoghi ed affini a quelli indicati all’articolo 2.
Articolo 16 - Patrimonio.
Il patrimonio dell'Associazione sarà costituito da ablazioni, da donazioni, da eredità e dai proventi delle attività di raccolta fondi.
Articolo 17 - Esercizio finanziario.
L'esercizio finanziario inizia con il 1° Gennaio e si chiude con il 31 Dicembre: data entro la quale sarà predisposto il bilancio consuntivo, completo di rendiconto economico.
Una percentuale decisa dal Consiglio potrà essere utilizzata per le spese da sostenere per organizzare attività che non esulino dalle finalità dell'Associazione. La scelta sulla destinazione dei fondi è decisa mediante consenso della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.
Articolo 18 - Disposizioni Generali
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle altre leggi vigenti.